STATUTO
Art. 1 –
I - E' un movimento che opera all'interno delle chiese cattoliche – con i sacerdoti, nel corso delle funzioni religiose più solenni, nelle processioni intese come devozione, pellegrinaggio e comunque quando gli stessi sacerdoti ci chiamano o ci accolgono con gioia – e fuori delle parrocchie al fianco di chi è debole, vicino a chi vive condizioni di sofferenza.
Operiamo per il Bene
II - Siamo Templari. Ci sforziamo di interpretare il senso autentico della spiritualità templare – preghiera, accoglienza, amore, devozione, onore, rispetto, obbedienza secondo la tradizione della Cavalleria - nelle radici interne alla filosofia di Sant'Agostino e alla regola del nostro protettore San Bernardo. Siamo una Associazione laica di fedeli per l'esterno, ma richiamiamo l'Ordine Templare dei Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone per la dimensione interna. Facciamo accordi di collaborazione con altri gruppi. Non facciamo invece organigrammi, non alimentiamo burocrazie inutili se non proprio dannose. Cristo è il Maestro e chi in terra Lo rappresenta.
Facciamo del Bene
III - Siamo volontari, disposti allo studio principalmente della Storia, della Letteratura, della Filosofia medievale: volontari nello studio e volontari nella vita pratica. Non siamo schierati politicamente da nessuna parte. Siamo col Santo Padre. E ciò che egli dice per noi è legge, legge morale e dunque legge come pratica di vita. Siamo grati a tutti i Sacerdoti che ci offrono ospitalità. Ad essi affidiamo il nostro percorso spirituale e tramite essi facciamo con umiltà delle opere di bene per essere con essi e con i Vescovi condotti sulla via della santità. Non abbiamo altre finalità se non operare per la maggior gloria di Dio.
A fare del bene non si sbaglia mai
Cristus vincit, Cristus regnat, Cristus imperat
Atella/Rionero, Maria SS. Madre di Dio, 01 Gennaio 2010
Art. 2 – Il Priorato ha sede nello stesso Comune di residenza del Priore e farà capo al Cappellano Regionale e al Vescovo della Diocesi di appartenenza del Priorato stesso.
Art. 3 – Il Cappellano Regionale è eletto dai componenti del Priorato, dura in carica tre anni e può essere eletto più volte consecutivamente. Al Cappellano Regionale potranno affiancarsi tutti i sacerdoti del Priorato per la direzione spirituale dei Fratelli.
Art. 4 – I componenti del Priorato si chiameranno Fratelli in Cristo – se sono donne Sorelle - poiché si richiameranno ai Templari, Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone. Il Priorato non ha fini di lucro. Realizza, quando possibile, in proprio o servendosi di collaborazioni varie, opere sociali, culturali, di solidarietà, di carità. Se chiamato a opere di natura economica, eleggerà di volta in volta un Tesoriere/economo che avrà cura di contabilizzare ogni movimento per la successiva approvazione del Consiglio del Priorato. Per ogni azione od opera finanziaria verrà chiamato, alla responsabilità della Tesoreria, un nuovo Fratello. Il Consiglio del Priorato è costituito da tutti i componenti dell'Associazione/Ordine.
Art. 5 – Si diventa “Fratelli del Priorato”/“Sorelle del Priorato” dopo avere presentato la relativa domanda di ammissione. Ogni domanda verrà controfirmata da un Fratello e da un Sacerdote. La domanda verrà consegnata al Precettore che avrà cura della preparazione culturale, relativamente alla tradizione templare (se donna l'opera di precettoria viene affidata al Sacerdote). Il Precettore successivamente consegnerà la domanda al Priore, unico ad accettare o rifiutare la domanda di ammissione all'Associazione/Ordine.
Art. 6 – Il Priore è eletto a maggioranza nel corso di un Capitolo Templare, dura in carica un anno e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Priore ha la responsabilità del Priorato, lo rappresenta, stabilisce a suo insindacabile giudizio la presenza in abito templare dei Fratelli quando l'Autorità ecclesiale (il Sacerdote o il Vescovo) la gradisce.
Il Precettore è eletto a maggioranza, dura in carica due anni e può essere rieletto più volte anche consecutivamente. Cura la preparazione storico-culturale del Priorato.
Il Cerimoniere è eletto a maggioranza, dura in carica due anni e può essere rieletto più volte anche consecutivamente. Cura il cerimoniale, che è redatto con l'ausilio del Cappellano Regionale.
In caso di nomina del Tesoriere/economo, si stabilisce che questa figura durerà in carica nel tempo necessario alla realizzazione dell'opera per la quale è chiamato a ricoprire tale incarico. Ogni nuova opera avrà un nuovo incaricato.
Il Priorato provvede alla raccolta di finanziamenti e di beni vari ad opera di persone/benefattori che al Priorato si rivolgono. Qualora si trattasse di beni non esauribili nel tempo immediato, quali donazioni di beni consistenti, il Priorato eleggerà un curatore/contabile al quale verrà affiancato un sacerdote nominato o dal Cappellano Regionale del Priorato o dal Vescovo ove il Priorato ha sede. In questa circostanza, in appendice al presente Statuto, verrà approvato un nuovo regolamento che dia legittimità e senso cristiano alle azioni finanziarie e assoluta trasparenza.
Art. 7 – Il Priorato vuole organizzarsi in Confraternita Templare. Quando avrà ottenuto il riconoscimento dell'Autorità ecclesiale a ciò preposta, esso verrà rinominato nel seguente modo:
Priorato di Basilicata “Leone XIII” – Confraternita Templare San Bernardo
Il Priore avrà cura di avviare ogni azione positiva per il riconoscimento della presente struttura in Confraternita.
Al presente Statuto potrà essere affiancato un Regolamento successivo.
Il presente Statuto viene approvato con firma leggibile da parte dei suoi componenti.
Acerenza (Pz), Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, 6 Gennaio 2010
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