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Centro Studi Leone XIII

statuto

Associazione Centro Studi Leone XIII Ets

Statuto

Art. 1) E’ costituita l’associazione culturale di promozione sociale, Ente del Terzo Settore, denominata:
“Centro Studi Leone XIII Basilicata” che ha sede in via Monte Grappa, 6 a Rionero in Vulture (Pz).

Art. 2) L'Associazione ha per oggetto l’esercizio di attività culturali ricreative sportive senza scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:
a)           organizzare corsi formativi e mostre di arte e di prodotti di ogni genere, convegni, fiere e simili,  eventi ed  esibizioni musicali, feste a tema, eventi gastronomici, tornei sportivi con giochi da tavolo non con soldi, carte e freccette, organizzazione di gite, esibizioni musicali e sportive, organizzazioni di attività ricreative e culturali, dibattiti su temi di attualità, organizzazione aperitivi, cene. Ci potranno essere a disposizione dei soci una connessione internet e una televisione per seguire anche eventi sportivi di ogni genere. Potranno essere proiettati film, ed essere organizzate serate di musica e balli. Potrà essere presente all'interno del locale un angolo bar per i soci con prodotti chiusi e sigillati.
b)           promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ricreativa, sportiva, con corsi di escursionistica, naturalistica, ambientale, ecologica, di assistenza sociale, spettacolo, enologia, gastronomia, turistica e ricreativa, al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale del cittadino;
c)            favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e di conoscenza, collaborando con associazioni similari ed enti pubblici e privati ;
d)           ingaggiare conferenzieri, esperti o altro personale  specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari; 

Art. 3) All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini della Comunità Europea e stranieri di ambo i sessi che ne fanno richiesta e che ne accettino statuto e regolamenti. 
Le modalità dell’ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo, all’atto della richiesta di ammissione, il richiedente diventa a tutti gli effetti socio salvo la possibilità di non accettazione prevista dal regolamento interno. Per essere soci effettivi dell'Associazione, con diritto di voto, necessita avere la maggiore età. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale.  I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, comprensiva dell’importo della tessera. 

Art. 4) I soci hanno diritto di frequentare la sede, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di usufruire delle strutture. 

Art. 6) Sono organi dell'Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio Sindacale (facoltativo); il Collegio dei Probiviri (facoltativo). 

Art. 7) L’assemblea dei soci è convocata dal presidente una volta all’anno e in via straordinaria quando lo ritenga necessario con un comunicato posto all’interno della sede almeno due giorni prima. L’Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei soci entro i sette giorni successivi alla richiesta. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà o più uno dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso affisso nella sede sociale o con e-mail o con sms. Gli inviti o gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.

Art. 8) L’Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario. Delibera gli atti attinenti alla gestione del sodalizio demandati alla sua competenza dall’atto costitutivo. Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L’ Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sull’ affiliazione del sodalizio ad ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno e sullo scioglimento del sodalizio stesso, delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno ad un terzo dei soci. 

Art. 9) I soci eleggono il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio Probiviri. 
Le elezioni si svolgono di norma ogni due anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci. Il regolamento dovrà prevedere il principio del voto singolo secondo le norme vigenti. 
Art. 10) Il Consiglio Direttivo è composto di numero minimo tre consiglieri.  

Gli eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Economo-Cassiere; stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall’Associazione; designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali; predispone il rendimento economico e finanziario; è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.  I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. 

Art. 11) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio.  Esso delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti.  In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.  

Art. 12) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa, può aprire conti correnti con firma propria o anche (se deliberato con verbale di assemblea) congiunta con il segretario-economo o con l’economo-cassiere, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei soci e ne segue le deliberazioni. E’ responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. 

Art. 13) Il Segretario predispone, in collaborazione con l’Economo Cassiere se è altra persona, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Sindaci; tiene aggiornato il libro dei soci e i registri e documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 14) L’economo-cassiere (ove ci sia) compila, in collaborazione con il segretario, il rendiconto    economico e finanziario, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. 

Art. 15)  Il Collegio sindacale (facoltativo), costituito da tre membri effettivi e due supplenti,  elegge  nel suo seno il Presidente del Collegio,  esercita  il controllo amministrativo su tutti gli atti di  gestione compiuti dall'Associazione,  accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme  prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche,  accerta periodicamente la consistenza  di cassa,  l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a  titolo cauzionale. I Sindaci vengono nominati per la durata di due anni e possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo. 

Art. 16) Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti; dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari. 

Art. 17) Le entrate sono costituite da quote di iscrizione, elargizioni, lasciti, frequenze ai corsi.

Art. 18) L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo. 

Art. 19) Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci dell'Associazione sono: ammonimento anche verbale, sospensione, espulsione. Dette sanzioni sono adottate dal Collegio dei Probiviri (facoltativo), composto da 3 soci, su proposta del Comitato Direttivo o dal Presidente.  
Art. 20) In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprietà dell'Associazione dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 21) La quota o contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile.

Art. 22) E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci, Febbraio 2021.